|
“F.A.E.G.N.”
(FIGLI ADOTTIVI E GENITORI NATURALI)
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e Sede)
1.
E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata “F.A.E.G.N.” che assume la forma giuridica di associazione non lucrativa di utilità sociale.
2. L’organizzazione ha sede in via Lariana, 7, nel Comune di Roma
Tale sede è da considerarsi provvisoria, e potrà esser variata dopo il primo anno dalla costituzione su deliberazione
dei soci. L’indirizzo della sede deve considerarsi anche come recapito postale.
ART. 2
(Statuto)
1. L’organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle
leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi
più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
ART. 4
(Modifiche dello statuto)
1. Il presente statuto è modificato con deliberazione assembleare adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli
aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
TITOLO II
FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
ART. 6
(Finalità nell’obiettivo)
ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)
- L’organizzazione opera su tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
GLI ASSOCIATI
ART. 8
(Ammissione)
1. Sono associate dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità della medesima e sono mossi da spirito
di solidarietà e collaborazione reciproca.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’assemblea su domanda del richiedente.
ART. 9
(Diritti)
1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.
2.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito ex legge ed ex statuto.
ART. 10
(Doveri)
1.
Gli associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’associazione è animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
ART. 11
(Esclusione)
1. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti nel presente statuto può essere escluso dall’associazione.
2.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12
(Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell’associazione: l’assemblea, il comitato direttivo ed il presidente.
CAPO I: L’ASSEMBLEA
ART. 13
(Composizione)
1. L’assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente nominato dagli associati.
ART. 14
(Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente dell’associazione.
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso contenente l’ordine del giorno in discussione, almeno 30 giorni prima.
ART. 15
(Validità dell’assemblea)
1. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.
2. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
del medesimo non hanno diritto di voto (art. 21 cc).
ART. 16
(Votazione)
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per la modificazione
dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
2. I voti sono palesi.
ART. 17
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale, redatto da un componente dell’assemblea a
turno, e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto a cura del presidente nella sede dell’associazione.
3. Ogni aderente all’associazione ha diritto a consultare il verbale e a trarne copia.
CAPO II: IL COMITATO ESECUTIVO
ART. 18
(Composizione)
1. Il comitato esecutivo è composto da n° 5 (cinque) membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del comitato esecutivo)
1. Il presidente dell’associazione è anche presidente del comitato esecutivo, ed è eletto dall’assemblea assieme agli altri
componenti del comitato.
ART. 20
(Durata e funzioni)
1. Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può esser revocato dall’assemblea con la
maggioranza della metà più uno dei presenti.
2. Il comitato esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà
e degli indirizzi generali dell’assemblea, alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III: IL PRESIDENTE
ART. 21
(Elezione)
1. Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
ART. 22
(Durata)
1. Il presidente dura in carica quanto il comitato esecutivo, ovvero per il periodo di 3 (tre) anni.
2. L’assemblea può revocare il presidente, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo
presidente.
ART. 23
(Funzioni)
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE
ART. 24
(Indicazioni delle risorse)
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
ART. 25
(I beni)
4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o
regolamento, perseguano scopi analoghi.
ART. 26
(Contributi)
ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea che delibera sulla
utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad
altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)
ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
ART. 33
(Approvazione del bilancio)
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
ART. 35
(stipulazione della convenzione)
ART. 36
(Attuazione della convenzione)
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile
verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’
ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)
ART. 40
(Responsabilità dell’associazione)
ART. 41
(Assicurazione dell’associazione)
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 42
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 44
(Prima assemblea sociale)
1. La prima assemblea sociale è costituita dai soci fondatori, componenti del primo comitato direttivo e sottoscrittori del
presente statuto.
Cinzia Benetazzo
Luisa Di Fiore
Virginia Gasparin
Mario Moreschini
Monica Rossi
|