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Convenzione di Strasburgo

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I – Diritti e libertà

Articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri­vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona le­galmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre­zione.

Articolo 3 – Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degra­danti.

Articolo 4 – Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di li­bertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro ser­vizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale com­­petente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un prov­ve­dimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’ese­cuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’au­torità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la pro­pa­gazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per im­pe­dirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lin­gua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi­rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla le­galità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposi­zioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragione­vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse della morale, dell’or­dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi­gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali cir­costanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col­pevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com­pren­sibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa ele­vata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convoca­zione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te­sti­moni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.

Articolo 7 – Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una per­sona colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu com­messa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi­sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza inge­renza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizza­zione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sot­toposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza na­zionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote­zione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associa­zione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società demo­cratica, per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’eserci­zio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’ammi­nistrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia se­condo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, an­che quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di co­lore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio­nale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (para­grafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 – Restrizione all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 – Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.