Legge 23 dicembre 1975, n. 698
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia.
Art. 1 L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla L. 4 dicembre 1956, numero 1404 salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.
Art. 2 A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall’ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall’art. 4 punto 4), del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d’indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti dall’articolo 5 del R.D. 24 dicembre 1934, numero 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; nonché quelle derivanti dal R.D.L. 8 maggio 1927, numero 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall’ONMI.
Art. 3 A decorrere dalla data indicata al primo comma dell’articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione.
A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell’ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell’ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.
Art. 4 Le regioni a statuto ordinario, nell’osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l’esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all’assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l’assistenza all’infanzia di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell’ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell’attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.
(omissis)
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