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Legge 23 dicembre 1975, n. 698

Legge 23 dicembre 1975, n. 698

Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia.

Art. 1 L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277, è soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla L. 4 dicembre 1956, numero 1404 salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Art. 2 A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall’ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall’art. 4 punto 4), del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e d’indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e protezione della maternità e dell’infanzia previsti dall’articolo 5 del R.D. 24 dicembre 1934, numero 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della L. 17 luglio 1890, n. 6972, e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; nonché quelle derivanti dal R.D.L. 8 maggio 1927, numero 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall’ONMI.

Art. 3 A decorrere dalla data indicata al primo comma dell’articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto eserci­tate dai comitati provinciali dell’ONMI, nonché quelle degli organi centrali dell’ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Art. 4 Le regioni a statuto ordinario, nell’osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l’esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all’assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l’assistenza all’infanzia di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell’ONMI, è trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell’attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

(omissis)