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Svizzera

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Esiste una sola categoria d'adozione, che comporta la rottura dei precedenti legami di filiazione. L'adozione si traduce nello stanziamento di un nuovo atto di nascita per l’adottato. Infatti, l'adozione è citata in margine dell'atto di nascita, ma, per conservare il segreto, l'iscrizione d'origine è sostituita da un foglio complementare che la copre e la maschera. Il foglio complementare, che diventa il nuovo atto di nascita dell’adottato, non comporta l'identità dei suoi genitori biologici.

L'ordinanza sullo stato civile garantisce il diritto alle origini. Stabilisce infatti all'articolo 29 che: "ogni persona ha il diritto di conoscere i dati che riguardano il suo stato civile", e precisa che le informazioni possono essere fornite al rappresentante legale dell'interessato. Tuttavia, poiché le indicazioni relative alla filiazione d'origine sono mascherate, la loro consegna suppone, ai sensi dell'articolo 138 dell'ordinanza sullo stato civile, l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza. Questa disposizione, che garantisce il mantenimento del segreto nei confronti dei terzi, ha giustificato fino ad oggi una pratica abbastanza restrittiva nella comunicazione delle informazioni relative alla filiazione d'origine. Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 138 dell'ordinanza sullo stato civile debba essere adattato se la legge sulla procreazione medicalmente assistita entra in vigore, poiché quest'ultimo riconosce ai bambini così concepiti il diritto alla conoscenza delle loro origini genetiche.